Articolo 85 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
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8 giugno 1948
Art. 85

Qualora uno Stato contraente parte in una controversia, in cui la decisione del Consiglio sia stata appellata, non abbia accettato lo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e qualora gli Stati contraenti parti nella controversia non riescano ad accordarsi sulla scelta del tribunale arbitrale, ognuno degli Stati contraenti parti nella disputa nominera' un arbitro: tali arbitri nomineranno un giudice. Se uno degli Stati contraenti parti nella controversia manchi di nominare un arbitro entro un periodo di tre mesi dalla data dell'appello, il Presidente del Consiglio nominera' in luogo di tale Stato un arbitro (scegliendolo) da una lista di persone qualificate e disponibili tenuta dal Consiglio. Se, entro trenta giorni, gli arbitri non riescono ad accordarsi sul giudice, il Presidente del Consiglio designera' un giudice (scegliendolo) dalla lista suddetta. Gli arbitri ed il giudice costituiranno quindi congiuntamente il tribunale arbitrale. Ogni tribunale arbitrale, stabilito a norma del presente o del precedente articolo, determinera' la propria procedura e decidera' a maggioranza dei voti, ferma restando la facolta' del Consiglio di decidere le questioni procedurali nel caso di ritardi che il Consiglio stesso consideri eccessivi.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948