Articolo 77 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
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Versione
8 giugno 1948
Art. 77

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedira' a due o piu' Stati contraenti di costituire organizzazioni per l'esercizio in comune dei trasporti aerei oppure aziende internazionali di esercizio, ne' di mettere in pool i propri servizi aerei su qualsiasi rotta o in qualsiasi regione; pero' tali organizzazioni o aziende e tali servizi riuniti saranno soggetti a tutte le disposizioni della presente Convenzione, ivi comprese quelle relative alla registrazione degli accordi col Consiglio.
Il Consiglio determinera' in qual modo le disposizioni della
presente Convenzione relative alla nazionalita' degli aeromobili si applicheranno gli aeromobili impiegati dalle aziende internazionali di esercizio.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948
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