Art. 93
Gli Stati diversi da quelli indicati nell'articolo 91 e 92 a),
sotto condizione dell'approvazione da parte di ogni altra organizzazione internazionale generale creata dalle nazioni del mondo per preservare la pace, possono essere ammessi a partecipare alla presente Convenzione mediante un voto dei quattro quinti dell'Assemblea ed alle condizioni dall'Assemblea stessa stabilite: in ogni caso e' necessaria il consenso degli Stati invasi od attaccati durante la presente guerra dallo Stato che richiede la propria ammissione.
Gli Stati diversi da quelli indicati nell'articolo 91 e 92 a),
sotto condizione dell'approvazione da parte di ogni altra organizzazione internazionale generale creata dalle nazioni del mondo per preservare la pace, possono essere ammessi a partecipare alla presente Convenzione mediante un voto dei quattro quinti dell'Assemblea ed alle condizioni dall'Assemblea stessa stabilite: in ogni caso e' necessaria il consenso degli Stati invasi od attaccati durante la presente guerra dallo Stato che richiede la propria ammissione.