Articolo 93 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
Articolo 92Articolo 94
Versione
8 giugno 1948
Art. 93

Gli Stati diversi da quelli indicati nell'articolo 91 e 92 a),
sotto condizione dell'approvazione da parte di ogni altra organizzazione internazionale generale creata dalle nazioni del mondo per preservare la pace, possono essere ammessi a partecipare alla presente Convenzione mediante un voto dei quattro quinti dell'Assemblea ed alle condizioni dall'Assemblea stessa stabilite: in ogni caso e' necessaria il consenso degli Stati invasi od attaccati durante la presente guerra dallo Stato che richiede la propria ammissione.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948
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