Articolo 79 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
Articolo 78Articolo 80
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8 giugno 1948
Art. 79

Uno Stato puo' partecipare ad organizzazioni per l'esercizio in
comune o ad accordi di pool, sia mediante i propri organi governativi, sia attraverso una o piu' compagnie aeree designate dal proprio governo. Tali compagnie, a discrezione dello Stato interessato, possono essere in tutto o in parte di proprieta' dello Stato ovvero di proprieta' privata.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948
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