Articolo 84 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
Articolo 83Articolo 85
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8 giugno 1948
Art. 84

Qualora un disaccordo fra due o piu' Stati contraenti,
relativamente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e dei suoi Allegati, non possa essere regolato mediante negoziati, il Consiglio decidera' su domanda di uno degli Stati interessati alla controversia. Nessun membro del Consiglio potra' votare in occasione della discussione, da parte del Consiglio stesso, di una controversia in cui esso sia parte. Ogni Stato contraente puo', ai sensi dell'art. 85, appellarsi contro le decisioni del Consiglio ad un tribunale arbitrale "ad hoc", concordato con le altre parti nella controversia oppure alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale. Tali appelli saranno notificati al Consiglio entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della notificazione della decisione del Consiglio.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948
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