Articolo 9 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
Articolo 8Articolo 10
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8 giugno 1948
Art. 9

a) Ogni Stato contraente puo', per motivi di necessita' militari o di sicurezza pubblica, limitare o proibire uniformemente per gli aeromobili di altri Stati il sorvolo di certe aree del proprio territorio, purche' a tale riguardo nessuna distinzione sia fatta fra gli aeromobili dello Stato del cui territorio si tratta, impiegati in servizi aerei internazionali registrati, e gli aeromobili degli altri Stati contraenti similmente impiegati. Tali aree proibite devono essere di estensione ragionevole e situate in modo da non ostacolare inutilmente la navigazione aerea. La descrizione di tali aree proibite del territorio di uno Stato contraente, cosi' come ogni loro successiva modifica, sara' comunicata al piu' presto possibile agli altri Stati contraenti ed all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.
b) Ogni Stato contraente si riserva inoltre il diritto, in
circostanze eccezionali o durante un periodo di emergenza, oppure nell'interesse della sicurezza pubblica, e con effetto immediato, di limitare o proibire temporaneamente il sorvolo in tutto o in parte del proprio territorio, alle condizioni che tale limitazione o proibizione si applichi senza distinzione di nazionalita' agli aeromobili di tutti gli altri Stati.
c) Ogni Stato contraente, alle condizioni da esso prescritte,
potra' richiedere che gli aeromobili che pene trino nelle aree di cui ai sottoparagrafi a) o b) atterrino il piu' presto possibile in un determinato aeroporto del proprio territorio.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948