Articolo 95 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
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8 giugno 1948
Art. 95

a) Ogni Stato contraente puo' notificare la denunzia della presente
Convenzione dopo tre anni dalla sua entrata in vigore mediante notifica indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne informera' immediatamente ciascuno degli Stati contraenti.
b) La denuncia entrera' in vigore dopo un anno dalla data della
ricezione della notifica e varra' solo nei riguardi dello Stato che vi abbia proceduto.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948