Articolo 67 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
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8 giugno 1948
Art. 67

Ogni Stato contraente s'impegna a che le proprie aviolinee
internazionali, conformemente alle prescrizioni stabilite dal Consiglio, depositino al Consiglio stesso rapporti sul traffico, statistiche sui costi e rendiconti finanziari che indichino, fra l'altro, l'ammontare e l'origine di tutte le entrate.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948