Articolo 69 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
Articolo 68Articolo 70
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8 giugno 1948
Art. 69

Qualora il Consiglio sia dell'opinione che gli aeroporti o le altre
installazioni di navigazione aerea di uno Stato contraente, ivi inclusi i servizi radio e meteorologici, non siano ragionevolmente sufficienti per un esercizio sicuro, regolare, efficiente ed economico dei servizi aerei internazionali esistenti od in programma, il Consiglio stesso procedera' a consultazioni con lo Stato direttamente in causa, e con gli altri Stati interessati al fine di trovare i mezzi per porre rimedio alla situazione, e potra' fare raccomandazioni a tale scopo. Nessuno Stato contraente sara' considerato colpevole di infrazione alla presente Convenzione qualora manchi di eseguire tali raccomandazioni.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948
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