Art. 69
Qualora il Consiglio sia dell'opinione che gli aeroporti o le altre
installazioni di navigazione aerea di uno Stato contraente, ivi inclusi i servizi radio e meteorologici, non siano ragionevolmente sufficienti per un esercizio sicuro, regolare, efficiente ed economico dei servizi aerei internazionali esistenti od in programma, il Consiglio stesso procedera' a consultazioni con lo Stato direttamente in causa, e con gli altri Stati interessati al fine di trovare i mezzi per porre rimedio alla situazione, e potra' fare raccomandazioni a tale scopo. Nessuno Stato contraente sara' considerato colpevole di infrazione alla presente Convenzione qualora manchi di eseguire tali raccomandazioni.
Qualora il Consiglio sia dell'opinione che gli aeroporti o le altre
installazioni di navigazione aerea di uno Stato contraente, ivi inclusi i servizi radio e meteorologici, non siano ragionevolmente sufficienti per un esercizio sicuro, regolare, efficiente ed economico dei servizi aerei internazionali esistenti od in programma, il Consiglio stesso procedera' a consultazioni con lo Stato direttamente in causa, e con gli altri Stati interessati al fine di trovare i mezzi per porre rimedio alla situazione, e potra' fare raccomandazioni a tale scopo. Nessuno Stato contraente sara' considerato colpevole di infrazione alla presente Convenzione qualora manchi di eseguire tali raccomandazioni.