Articolo 83 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
Articolo 82Articolo 84
Versione
8 giugno 1948
Art. 83

Con l'osservanza, delle disposizioni dell'articolo precedente, ogni
Stato contraente puo' concludere accordi non incompatibili con le disposizioni della presente Convenzione. Tali accordi dovranno essere immediatamente registrati al Consiglio, il quale li pubblichera' il piu' presto possibile.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948
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