Art. 7
Ogni Stato contraente avra' il diritto di rifiutare agli aeromobili
di altri Stati contraenti il permesso di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce, trasportati dietro compenso o dietro noleggio e destinati ad un altro punto del proprio territorio.
Ogni Stato contraente s'impegna a non concludere accordi che specificamente concedano, su una base di esclusivita', un simile privilegio ad un altro Stato o ad una aviolinea di un altro Stato, ed a non ottenere un tale privilegio esclusivo da un altro Stato.
Ogni Stato contraente avra' il diritto di rifiutare agli aeromobili
di altri Stati contraenti il permesso di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce, trasportati dietro compenso o dietro noleggio e destinati ad un altro punto del proprio territorio.
Ogni Stato contraente s'impegna a non concludere accordi che specificamente concedano, su una base di esclusivita', un simile privilegio ad un altro Stato o ad una aviolinea di un altro Stato, ed a non ottenere un tale privilegio esclusivo da un altro Stato.