Articolo 7 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
Articolo 6Articolo 8
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8 giugno 1948
Art. 7

Ogni Stato contraente avra' il diritto di rifiutare agli aeromobili
di altri Stati contraenti il permesso di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce, trasportati dietro compenso o dietro noleggio e destinati ad un altro punto del proprio territorio.
Ogni Stato contraente s'impegna a non concludere accordi che specificamente concedano, su una base di esclusivita', un simile privilegio ad un altro Stato o ad una aviolinea di un altro Stato, ed a non ottenere un tale privilegio esclusivo da un altro Stato.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948