Articolo 81 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
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8 giugno 1948
Art. 81

Tutti gli accordi aeronautici esistenti all'entrata in vigore della
presente Convenzione, fra uno Stato contraente ed un altro Stato, oppure fra un'aviolinea di uno Stato contraente ed un altro Stato o l'aviolinea di un altro Stato, dovranno essere immediatamente registrati al Consiglio.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948
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