Articolo 74 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
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Versione
8 giugno 1948
Art. 74

Nei casi in cui il Consiglio, su richiesta di uno Stato contraente,
anticipi fondi o fornisca in tutto od in parte gli aeroporti o altre installazioni, l'accordo puo' provvedere, col consenso Ai tale Stato, all'assistenza tecnica nella direzione e nell'esercizio degli aeroporti e delle altre installazioni stesse, ed al pagamento, per mezzo delle entrate derivanti dall'esercizio di tali aeroporti ed altre installazioni, delle spese di esercizio degli aeroporti degli interessi e dell'ammortamento.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948
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