Articolo 86 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
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8 giugno 1948
Art. 86

A meno che il Consiglio non decida diversamente, ogni decisione del
Consiglio stesso, sulla conformita' dell'esercizio di un'aviolinea internazionale alle disposizioni della presente Convenzione, restera' in vigore finche' non venga annullata in appello. Per ogni altra materia, le decisioni del Consiglio, se appellate, resteranno sospese fino alla decisione dell'appello. Le decisioni della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e di un tribunale arbitrale saranno definitive ed impegnative.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948