Articolo 66 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
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Versione
8 giugno 1948
Art. 66

a) L'Organizzazione esercitera' anche le funzioni assegnatele
dall'Accordo sul Transito dei Servizi Aerei Internazionali e dall'Accordo sui Trasporti Aerei Internazionali conclusi a Chicago il 7 dicembre 1944, conformemente ai termini ed alle condizioni ivi stabilite.
b) I membri dell'Assemblea e del Consiglio i quali non abbiano
accettato l'Accordo sul Transito dei Servizi Aerei Internazionali e l'Accordo sui Trasporti Aerei Internazionali conclusi a Chicago il 7 dicembre 1944, non avranno diritto di votare sulle questioni demandate all'Assemblea ed al Consiglio in virtu' delle disposizioni di tali Accordi.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948
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