Articolo 36 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Articolo 35Articolo 37
Versione
27 dicembre 1933
Art. 36.

( Art. 9 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).

I sostituti avvocati dello Stato, i quali in tre o piu' scrutini consecutivi, di cui l'ultimo sia distante dal primo di almeno tre anni, siano stati pretermessi nella promozione per merito a vice avvocato, sono annualmente sottoposti a giudizio della Commissione del personale la quale dichiara se per operosita' e capacita' conservino la idoneita' alle funzioni del proprio grado. In caso di giudizio sfavorevole sotto dispensati dal servizio e collocati a riposo.

Sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i sostituti avvocati dello Stato i quali per tre volte consecutive siano stati pretermessi nella concessione dell'aumento periodico di stipendio.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente