Articolo 43 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
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Versione
27 dicembre 1933
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Versione
11 gennaio 1940
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Versione
24 aprile 1979
Art. 43.

L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
((Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni)) ((14)) ((Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza)) ((14)) ((Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti)) ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979.
Entrata in vigore il 24 aprile 1979
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