Articolo 4 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 dicembre 1933
Art. 4.

( Art. 1 quarto e quinto comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650 , convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922 ).

Nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' rappresentata e difesa dai propri agenti i quali siano muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di richiedere per la trattazione di dette cause l'Avvocatura dello Stato, la quale potra' delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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