Articolo 42 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
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27 dicembre 1933
Art. 42.

( R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 - N. 425 , convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257 - N. 1561 ).

Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le concessioni ferroviarie di viaggio in conformita' delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 , convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257 .
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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