Articolo 52 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
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Versione
27 dicembre 1933
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Versione
23 aprile 1958
Art. 52.

( Art. 9 R. decreto 25 giugno 1865, n. 2361 ).

((Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica))
Entrata in vigore il 23 aprile 1958
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