Articolo 9 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Articolo 8Articolo 10
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27 dicembre 1933
Art. 9.

( Art. 22 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).

La incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma, 7, secondo comma, e 8 puo' essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorita' giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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