Articolo 14 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Articolo 13Articolo 15
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27 dicembre 1933
Art. 14.

(Art. 14 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ).

L'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le Amministrazioni dello Stato, alle quali richiede tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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