Massima: L'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, che accorda ai dipendenti pubblici la difesa dell'Avvocatura dello Stato, non viola l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, poiche' la norma costituzionale, che assicura la difesa gratuita ai non abbienti, non esclude che determinati soggetti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, possano essere difesi ad opera dell'Avvocatura dello Stato.
Massima: Non e' in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, che accorda la difesa dello Stato ai dipendenti pubblici nei giudizi civili e penali relativi a fatti e cause di servizio, in quanto la posizione dello Stato come tutore dell'ordinamento non esclude che un suo organo tecnico possa intervenire a difesa del dipendente quando l'azione incriminata e' da lui compiuta nell'ambito dei suoi poteri e per i fini della pubblica Amministrazione. […]
Leggi di più...- sent. 233/74 a. avvocatura dello stato·
- r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44·
- assunzione, in casi e forme determinate, della difesa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni·
- posizione obiettivamente differenziata degli impiegati pubblici rispetto ai cittadini·
- non viola il principio di eguaglianza·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.