Articolo 44 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Articolo 43Articolo 45
Versione
27 dicembre 1933
Art. 44.

( Art. 5 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni o degli Enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni o gli Enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunita'.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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