Articolo 15 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Articolo 14Articolo 16
Versione
27 dicembre 1933
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Versione
24 aprile 1979
Art. 15.

(Art. 13 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ; R. decreto 16 maggio 1872, n. 826 ; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60 ).

((L'avvocato generale dello Stato:

determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;

presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo;

vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;

risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni;

assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;

riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attivita' di istituto;

fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonche' ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorita'.

In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale e' sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianita' nell'incarico)) ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979.
Entrata in vigore il 24 aprile 1979
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