( Art. 9 R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9 ; art. 6 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855 ).
Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in virtu' dei Regi decreti 13 gennaio 1924, n. 9 , e 1° maggio 1925, n. 591 , rimane iscritto al fondo pensioni di cui al testo unico approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 , e modificazioni successive, continuando ad essere soggetto alle relative trattenute.
Parimenti col medesimo obbligo esso continuera' ad essere iscritto all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 10 giugno 1913, n. 641 , e successive modificazioni.
I contributi gia' a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i due istituti suddetti gravano sui fondi dell'Amministrazione delle finanze.
I funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato continuano a fruire degli alloggi delle case dei ferrovieri di cui fossero forniti all'atto del passaggio e conservano, inoltre, essendo in possesso dei voluti requisiti, il diritto alla assegnazione di alloggi costruiti o costruendi da societa' cooperative edilizie ferroviarie nelle quali, al momento del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, avessero la iscrizione a socio.