Articolo 35 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
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27 dicembre 1933
Art. 35.

( Art. 8 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).

Nel fare le designazioni dei vice avvocati dello Stato promovibili al grado di sostituto avvocato generale o di avvocato distrettuale dello Stato la Commissione del personale giudica per la dispensa e il collocamento a riposo i vice avvocati i quali, per difetto di operosita' o di capacita', non risultino piu' idonei alle funzioni del proprio grado.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i funzionari di grado superiore a quello di vice avvocato che per difetto di operosita' o di capacita' non corrispondano piu' alle esigenze di servizio.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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