(Art. 3 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 2 R. decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804; art. 1 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251 ).
((L'Avvocatura dello Stato e' costituita dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali.
L'Avvocatura generale ha sede in Roma.
Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello.
Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta)) ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979.