Articolo 23 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
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27 dicembre 1933
Art. 23.

(Art. 6 primo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ).

Gli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'Ordine giudiziario in conformita' della tabella B annessa al presente testo unico.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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