Articolo 34 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
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27 dicembre 1933
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25 marzo 1942
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Versione
23 luglio 1948
Art. 34.

(Art. 11 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 13 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).

((Tutti gli avvocati dello Stato sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di eta')) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 2 gennaio 1942, n. 117 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'articolo precedente concernente il collocamento a riposo dei vice avvocati dello Stato e' attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l'attuale limite di eta', a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, fermo restando il requisito di quaranta anni di servizio".
Entrata in vigore il 23 luglio 1948
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