Articolo 45 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Articolo 44Articolo 46
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27 dicembre 1933
Art. 45.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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