Articolo 47 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
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27 dicembre 1933
Art. 47.

(Art. 1 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ).

L'Avvocatura dello Stato da' i pareri che le siano richiesti dagli enti dei quali assume la rappresentanza e la difesa a norma del titolo III.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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