Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267
Articolo 6Articolo 8
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12 luglio 1987
Art. 7. Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro 1. La programmazione dell'orario di servizio e le sue conseguenti modalita' di articolazione sono finalizzate ad un ottimale organizzazione del lavoro per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti, con l'obiettivo della piu' efficiente erogazione dei servizi, secondo gli specifici criteri individuati nel comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 .
2. Nel rispetto delle finalita' di cui al comma precedente, gli accordi decentrati, cui e' demandata la disciplina specifica di programmazione ed articolazione dell'orario di servizio, dovranno in ogni caso uniformarsi ai seguenti principi.
3. L'orario di servizio si identifica nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalita' delle strutture.
4. La programmazione dell'orario di servizio ha cadenza annuale e puo' essere diversificata in presenza di particolari esigenze degli enti a livello territoriale, per singoli settori di lavoro o periodi dell'anno.
5. In linea di precisa direttiva essa deve porsi l'obiettivo di assicurare la estensione della fruibilita' dei servizi aperti al pubblico sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, per una durata ed una collocazione ottimali da stabilire in rapporto all'entita' dell'afflusso del pubblico. A titolo di riferimento l'orario pomeridiano di apertura al pubblico si estende fino alle ore 18, fatte salve le esigenze di particolari attivita'.
6. L'orario di servizio deve comunque garantire l'apertura degli uffici per tutti i giorni lavorativi, con l'eventuale esclusione del sabato.
7. L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente e' tenuto nell'ambito dell'orario di servizio.
8. La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario, gia' fissata in 38 ore dal 21 aprile 1983, e' di 37 ore effettive a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto ed e' definitivamente fissata in 36 ore effettive dal 31 dicembre 1987. Il nuovo orario di lavoro e' immediatamente fissato con provvedimento del direttore generale dell'ente. La nuova disciplina dell'orario di servizio e di lavoro assume carattere definitivo, non appena conclusi i relativi accordi sindacali.
9. L'orario di lavoro e' documentato per tutto il personale dipendente attraverso sistemi meccanici od elettronici di rilevazione, che, esclusa ogni forma di tolleranza, assicurino piena ed oggettiva conformita' fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attivita' lavorativa per il tempo prescritto.
10. Modalita' diverse di rilevazione obiettiva potranno essere previste unicamente per strutture nell'ambito delle quali prestano servizio non piu' di dieci unita' lavorative dello stesso ente. Per i periodi di attivita', anche di natura professionale, svolti al di fuori dei luoghi di lavoro, si introdurranno idonei sistemi sostitutivi di rilevazione, nei casi di comprovata incompatibilita' della medesima con sistemi automatici generalmente adottati.
11. Gli strumenti di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale, fermo restando quanto previsto dall' art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
12. L'orario di lavoro ordinario puo' essere articolato su 6 o 5 giorni alla settimana con inizio non anteriore alle ore 7,30, salvo anticipazioni giustificate dalla particolare natura del servizio prestato.
13. Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, puo' essere introdotta una flessibilita' preventivamente programmata ed autorizzata per fasce nell'ambito della prima e dell'ultima ora di lavoro, fruibile anche contemporaneamente.
14. In relazione ad esigenze di servizio degli enti o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio dei carichi di lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno.
15. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale saranno stabiliti i limiti massimi di concentrazione dell'orario settimanale, della durata continuativa e complessiva della concentrazione, nonche' il limite minimo dell'orario di lavoro settimanale da distribuire su almeno 5 giorni nel periodo di riassorbimento del maggior orario di lavoro prestato.
16. Le relative modalita' di concentrazione dell'orario di lavoro saranno definite con la contrattazione a livello locale.
17. Modalita' particolari di concentrazione dell'orario, nei limiti imposti dalle esigenze di servizio, potranno essere previste per scuole e convitti con riguardo alle attivita' che si svolgono solo in una parte dell'anno.
18. I permessi, da concedersi per non rinviabili motivi personali, sono integralmente disciplinati secondo quanto previsto dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 .
19. Le modalita' di fruizione dei permessi ed il loro recupero entro breve termine saranno stabiliti in modo uniforme in sede di contrattazione decentrata.
20. I ritardi sono assoggettati a recupero con le stesse modalita' indicate per i permessi. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate, ferme restando le eventuali iniziative sul piano disciplinare. Sono in ogni caso soggetti alla conseguente riduzione della retribuzione i ritardi che eccedono complessivamente nel mese le tre ore.
21. Ogni forma di recupero di orario di lavoro prevista dal presente articolo deve essere innanzi tutto finalizzata a consentire la regolare copertura dell'orario di servizio mediante idonea, preventiva programmazione.
Nota all'art. 7, primo comma:
Il testo dell' art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente:
"5. La programmazione dell'orario di servizio e la articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di contrattazione di comparto e decentrata, secondo criteri che tengano conto:
della migliore efficienza e produttivita' delle pubbliche amministrazioni;
della piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
del rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
dell'ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati".

Nota all'art. 7, comma 11:
Il testo dell' art. 22, della legge n. 93/1983 e' il seguente:
"Art. 22 (Principi in tenia di responsabilita', procedure e sanzioni disciplinari). - Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate.
Ferme restando le responsabilita' dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale.
Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialita'".

Nota all'art. 7, comma 18:
Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente:
"Art. 11 (Permessi). - 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari e non rinviabili esigenze personali, a domanda e su valutazione del dirigente dell'ufficio, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero; eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso seguono la disciplina dei commi successivi e vanno calcolati nel monte ore complessivo di cui al penultimo comma del presente articolo.
2. Entro breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono il dipendente e' tenuto a recuperare integralmente e in base alle esigenze di servizio in un'unica o piu' soluzione le ore non lavorate corrispondenti a quelle dei permessi di cui al precedente comma.
3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
4. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
5. Le modalita' di fruizione dei permessi saranno definite in sede di contrattazione di comparto e decentrata".
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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