Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267
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Versione
12 luglio 1987
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Versione
8 dicembre 1987
Art. 13. Compensi incentivanti la produttivita' 1. Le somme destinate a norma dell'articolo precedente ad incentivare la realizzazione dei progetti strumentali o di risultato sono corrisposte a seguito di verifica, anche qualitativa, del conseguimento dell'obiettivo programmato nel tempo previsto o a cadenze, comunque, non inferiori a 6 mesi, per le quali siano fissati precisi traguardi intermedi.
2. Per i progetti di risultato il conseguimento dell'obiettivo programmato consiste, ai fini della corresponsione del compenso, nel raggiungimento da parte del centro di responsabilita' di risultato degli standards di produttivita' o degli altri indicatori del livello di efficienza del servizio, presi a base per la formulazione dei piani. Relativamente a tali progetti potra' essere prevista la corresponsione di compensi ridotti in relazione al grado di avvicinamento ai valori dello standard o dell'indicatore prefissati, nei limiti in cui siano comunque assicurati significativi miglioramenti nella produttivita' del servizio, da definire con la contrattazione nazionale.
3. L'ammontare dei compensi spettanti per la realizzazione dei progetti sara' fissato in misura oraria per ciascuna qualifica funzionale, assicurando un rapporto proporzionale fra tali compensi e quello espresso dai valori parametrali degli stipendi previsti dal presente decreto.
L'ammontare dei compensi spettanti a ciascun dipendente a seguito della verifica dei risultati sara' determinato in relazione, oltre che alla qualifica rivestita ai seguenti fattori:
grado di realizzazione dell'obiettivo;
numero delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel periodo di riferimento del piano;
valutazione del dirigente responsabile del progetto in ordine alla capacita' di iniziativa ed all'impegno partecipativo dei singoli dipendenti alla realizzazione del progetto. I criteri di tale valutazione, che potra' comportare una variazione in piu' o in meno rispetto al valore base del compenso, o, nei casi piu' gravi, l'esclusione dal compenso stesso, saranno definiti sulla base di elementi oggettivi, prefissati e verificabili, con la contrattazione nazionale. Avverso i provvedimenti di esclusione dal compenso e' ammesso ricorso al direttore generale dell'ente, che decide sentita la commissione del personale. Ferma restando la determinazione dei compensi a seguito della verifica dei risultati, una quota di detti compensi, stabilita secondo i rapporti parametrali dei corrispondenti livelli retributivi, verra' corrisposta mensilmente a titolo di anticipazione finalizzata all'attuazione dell'insieme delle norme afferenti all'organizzazione del lavoro. Tale quota sara' corrisposta in rapporto alla partecipazione dei lavoratori ai processi di crescita dell'efficienza mediante l'assunzione di criteri di flessibilita' dell'orario, di mobilita', di coinvolgimento negli obiettivi di produttivita' e di innalzamento degli standards dei servizi. La somma annua destinata all'erogazione della quota di cui al precedente comma e' commisurata al 40% dell'importo di cui al 1° comma, primo alinea, dell'art. 12 del presente decreto.
(( 4. La disciplina di cui al presente articolo si applica dal 1 gennaio 1987 anche per i progetti in corso di realizzazione a tale data. Per l'anno 1983 e seguenti restano confermate le deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di amministrazione degli enti ))
Entrata in vigore il 8 dicembre 1987
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