Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267
Articolo 22Articolo 24
Versione
12 luglio 1987
Art. 23. Indennita' 1. A decorrere dal 1 gennaio 1987 sono soppresse le disposizioni di cui all' art. 14, comma quinto , all' art. 28 secondo , quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 , e, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 .
2. In corrispondenza della soppressione delle suddette norme e dei relativi stanziamenti, e' istituito apposito fondo per l'attribuzione delle indennita' di cui ai commi successivi del presente articolo in misura pari alla spesa non piu' sostenibile per effetto del comma 1 ed a una somma corrispondente a L. 7.000 pro-capite per 13 mensilita' nell'anno.
3. Al personale al quale vengono attribuite responsabilita' connesse alla gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie con compiti di direzione di strutture e/o unita' operative, nonche' la cura di piani e/o progetti, che appartengono alle qualifiche funzionali a partire dalla VI e superiori, puo' essere corrisposta una specifica indennita' funzionale da determinarsi secondo criteri stabiliti con la contrattazione articolata e nella misura annua rispettivamente non superiore al 5%, 7%, 8% e 12% del livello base per i dipendenti appartenenti alle qualifiche VI, VII, VIII e IX.
4. Sempre previa determinazione dei criteri in sede di contrattazione decentrata puo' altresi' essere attribuita al personale chiamato a svolgere attivita' in particolari condizioni di disagio, gravosita' o complessita', nonche' funzioni di coordinamento nell'ambito di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori o infine che richiedono particolare e piu' elevata esperienza, "una indennita' speciale" nelle seguenti misure massime annuali riferite a ciascuna qualifica funzionale:

1° livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 annue 2° livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.000 annue 3° livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000 annue 4° livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 annue 5° livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.000 annue 6° livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 annue 7° livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 annue 8° livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 annue 9° livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 annue
5. L'ammontare delle suddette indennita' deve comunque essere contenuta nello stanziamento del fondo di cui al comma 2. In ogni caso l'eventuale attribuzione delle indennita' in parola deve essere finalizzata al miglioramento della funzionalita' degli enti.
Nota all'art. 23, primo comma:
Le disposizioni soppresse riguardano l'esercizio, per non piu' di 6 mesi, delle mansioni di qualifica diversa da quella di appartenenza e relativo trattamento economico ( art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 509/1979 ); le anticipazioni della classe di stipendio ( art. 28, commi 2 , 4 e 5, del D.P.R. n. 509/1979 ); speciali concorsi transitori ( art. 24 del D.P.R. n. 346/1983 ).
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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