Articolo 2 del Decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106
Articolo 1 bisArticolo 3
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1 gennaio 2007
Art. 2. Premio di concentrazione 1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e' attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e i ventiquattro mesi successivi; b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE; c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attivita' omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui e' ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo.
2. Il premio di concentrazione spetta a condizione che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ed e' pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra:
a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.
3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione e' ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. ((3)) 5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 , 5 , 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 .
7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1.
8. All'onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 533) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 , e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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