Articolo 5 del Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 194
Articolo 4Articolo 6
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2 gennaio 2024
Art. 5. Anagrafiche ed elenchi 1. In attuazione dell'articolo 14 del regolamento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle Aziende sanitarie locali competenti, iscrivono gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento e quelli registrati di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento, nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti (SINVSA), indicando l'attivita' svolta e il numero di riconoscimento individuale.
Note all' art. 5:
- Per il regolamento (UE) 2019/4 si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 2 gennaio 2024
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