Articolo 6 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 29
Articolo 5Articolo 7
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5 marzo 2005
ARTICOLO 6
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di costituire una Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica, composta da rappresentanti i quali potranno essere affiancati da esperti di enti od istituzioni da loro nominati. La Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica sara' responsabile dell'elaborazione dei programmi di cooperazione previsti dal presente Accordo ed ogni questione fondamentale per la cooperazione scientifica e tecnica fra i due paesi sara' sottomessa all'approvazione delle Parti'.
Entrata in vigore il 5 marzo 2005
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