ARTICOLO 6
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di costituire una Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica, composta da rappresentanti i quali potranno essere affiancati da esperti di enti od istituzioni da loro nominati. La Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica sara' responsabile dell'elaborazione dei programmi di cooperazione previsti dal presente Accordo ed ogni questione fondamentale per la cooperazione scientifica e tecnica fra i due paesi sara' sottomessa all'approvazione delle Parti'.
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di costituire una Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica, composta da rappresentanti i quali potranno essere affiancati da esperti di enti od istituzioni da loro nominati. La Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica sara' responsabile dell'elaborazione dei programmi di cooperazione previsti dal presente Accordo ed ogni questione fondamentale per la cooperazione scientifica e tecnica fra i due paesi sara' sottomessa all'approvazione delle Parti'.