Articolo 5 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 29
Articolo 4Articolo 6
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5 marzo 2005
ARTICOLO 5
Le Parti, sulla base delle rispettive legislazioni vigenti, promuoveranno la partecipazione di organizzazioni ed istituzioni private per quanto concerne le attivita' di cooperazione previste negli accordi speciali menziotrate nell'articolo 2.
Entrata in vigore il 5 marzo 2005
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