ARTICOLO 5
Le Parti, sulla base delle rispettive legislazioni vigenti, promuoveranno la partecipazione di organizzazioni ed istituzioni private per quanto concerne le attivita' di cooperazione previste negli accordi speciali menziotrate nell'articolo 2.
Le Parti, sulla base delle rispettive legislazioni vigenti, promuoveranno la partecipazione di organizzazioni ed istituzioni private per quanto concerne le attivita' di cooperazione previste negli accordi speciali menziotrate nell'articolo 2.