Articolo 17 del Regolamento del servizio del Genio civile
Articolo 16Articolo 18
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8 aprile 1931

Art. 17.

Gli assistenti sono addetti alla sorveglianza dei lavori e risiedono nel posto ove questi si eseguono o nella localita' piu' vicina ad essi assegnata. Restano presenti alla esecuzione delle opere in tutte le ore lavorative, debbono conoscere bene il capitolato speciale di appalto ed i disegni delle opere da eseguire, dei quali atti tengono sempre una copia presso di loro, e curano che gli appaltatori eseguano i lavori secondo le prescrizioni di contratto e gli ordini di servizio e le disposizioni della direzione.
Compilano il giornale dei lavori nel quale scrivono ogni giorno tutte le notizie prescritte dal regolamento vigente per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, e, quando ne sono incaricati, prendono nota delle misure delle opere che si eseguono, in contraddittorio col rappresentante dell'impresa il quale appone la sua firma sui fogli indicanti le misurazioni stesse. Queste vengono poi consegnate al funzionario incaricato della compilazione del libretto delle misure.
Gli assistenti informano immediatamente il direttore dei lavori, degli infortuni e di qualsiasi altro avvenimento o circostanza speciale che si verifichi nel corso del lavoro e adempiono a tutti gli altri incarichi che ricevono dall'ingegnere capo o dal direttore dei lavori o dai geometri da questo dipendenti.

Entrata in vigore il 8 aprile 1931
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