Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58
Articolo 4Articolo 6
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18 giugno 2009
Art. 5. Commissione e graduatorie 1. Le domande sono esaminate da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da:
a) un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede, designato dal Segretario generale della Presidenza stessa;
b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rispettivamente per i settori dell'Istruzione, dell'Universita' e delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ogni amministrazione puo' designare un supplente.
2. La partecipazione alle sedute della Commissione e' gratuita.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
4. La Commissione, in base alle domande pervenute, redige graduatorie distinte secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 2, comma 1. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti;
b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare;
c) per il merito scolastico o universitario da 1 a 3 punti; in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore.
5. Distinte graduatorie sono redatte dalla Commissione relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, in base ai criteri di cui al comma 4.
6. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
Entrata in vigore il 18 giugno 2009
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