Articolo 1 quater del Decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75
Articolo 1 terArticolo 2
Versione
19 maggio 1981
Art. 1-quater.
((Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennita'
Entrata in vigore il 19 maggio 1981
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