Art. 1-quater.
((Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennita'
((Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennita'