Art. 17. 1. Gli stabilimenti di trasformazione di materiali ad alto rischio esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a presentare la domanda di riconoscimento al Ministero della sanita' entro centoventi giorni dalla predetta data.
(( 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonche' da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda. )) 3. Gli stabilimenti di cui al comma 1, possono continuare ad esercitare la propria attivita' a condizione che abbiano presentato la domanda nei termini e nei modi di cui al comma 2 e che i prodotti ottenuti siano conformi ai requisiti dell'allegato II, capitolo III e controllati conformemente all'art. 9.
(( 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio. )) (( 4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non da' comunicazione al Ministero della sanita' ed alla competente unita' sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attivita'. In caso di prosecuzione dell'attivita' si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19. )) 5. Agli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici, tecnici o di alimenti per animali familiari si applicano le disposizioni previste dal comma 4.
6. Il Ministero della sanita' provvede sulla domanda di riconoscimento degli stabilimenti esistenti di cui ai commi 1, 4 e 5, entro il termine di giorni novanta dalla data di comunicazione a cura dell'interessato della realizzazione del progetto di adeguamento.
7. Trascorso il termine di cui al comma 6, il riconoscimento si intende rifiutato.
(( 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonche' da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda. )) 3. Gli stabilimenti di cui al comma 1, possono continuare ad esercitare la propria attivita' a condizione che abbiano presentato la domanda nei termini e nei modi di cui al comma 2 e che i prodotti ottenuti siano conformi ai requisiti dell'allegato II, capitolo III e controllati conformemente all'art. 9.
(( 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio. )) (( 4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non da' comunicazione al Ministero della sanita' ed alla competente unita' sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attivita'. In caso di prosecuzione dell'attivita' si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19. )) 5. Agli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici, tecnici o di alimenti per animali familiari si applicano le disposizioni previste dal comma 4.
6. Il Ministero della sanita' provvede sulla domanda di riconoscimento degli stabilimenti esistenti di cui ai commi 1, 4 e 5, entro il termine di giorni novanta dalla data di comunicazione a cura dell'interessato della realizzazione del progetto di adeguamento.
7. Trascorso il termine di cui al comma 6, il riconoscimento si intende rifiutato.