Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce:
a) le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti nonche' alla produzione per gli animali di alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni;
b) le norme relative all'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.
2. Sono fatte salve le norme sanitarie e di polizia veterinaria concernenti:
a) l'eradicazione ed il controllo delle malattie degli animali;
b) l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti;
c) la produzione di alimenti composti per (( animali )) contenenti componenti di prodotti animali e vegetali nonche' di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale.
a) le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti nonche' alla produzione per gli animali di alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni;
b) le norme relative all'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.
2. Sono fatte salve le norme sanitarie e di polizia veterinaria concernenti:
a) l'eradicazione ed il controllo delle malattie degli animali;
b) l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti;
c) la produzione di alimenti composti per (( animali )) contenenti componenti di prodotti animali e vegetali nonche' di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale.