Articolo 18 del Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508
Articolo 17Articolo 19
Versione
14 gennaio 1993
Art. 18. 1. Chi inizia l'attivita' di raccolta e trasformazione di materiali ad alto rischio senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, previsto dall'art. 4, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.
2. Chi inizia l'attivita' di raccolta e trasformazione di materiali a basso rischio nei casi previsti dall'art. 5 senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.
3. Chi effettua l'attivita' di raccolta e trasporto di materiali a basso ed alto rischio in violazione delle prescrizioni tecniche stabilite dall'art. 8, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1993
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