1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio.
2. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante il trasporto ai fini dell'acquisizione di dati e notizie utili all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.
3. Il documento previsto ((dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),)) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , contiene l'indicazione della data, delle generalita' del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonche' la descrizione della natura, della qualita' e della quantita' dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all' art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Lo stesso documento e' idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto. ((2)) 4. Il decreto del Ministro delle finanze 18 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1996, e' abrogato.
------------ AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.