Articolo 80 del Regolamento del Regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090
Articolo 79Articolo 81
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1 luglio 1880

Art. 80.

Nessuno potra', senza permesso del proprietario, introdursi nelle valli chiuse da pesca di proprieta' privata, ne' sugli arginelli ed altre chiusure da cui sieno esteriormente ricinte, salvo il caso che i detti arginelli abbiano carattere di via pubblica.

Entrata in vigore il 1 luglio 1880
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