Articolo 76 del Regolamento del Regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090
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1 luglio 1880

Art. 76.

Alla pesca delle valli private, comunicanti colle acque pubbliche, sono applicabili le disposizioni relative al pesce da semina, sancite dagli articoli 68, 70, 71.

Entrata in vigore il 1 luglio 1880
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