Articolo 76 del Regolamento del Regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090
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Regolamento del Regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090
Articolo 76 del Regolamento del Regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090
Versione 1 luglio 1880
Art. 76.
Alla pesca delle valli private, comunicanti colle acque pubbliche, sono applicabili le disposizioni relative al pesce da semina, sancite dagli articoli 68, 70, 71.
Entrata in vigore il 1 luglio 1880
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/2016, n. 10337
Provvedimento: […] I giudici d'appello evidenziarono che le valli da pesca, costituenti parte del sistema lagunare a carattere unitario, erano state ritenute di natura demaniale già in base alla normativa preunitaria, ed in ispecie ad un regolamento di polizia lagunare del 1841, rimasto in vigore fino alla r.d.l. n. 1853/1936, natura confermata dalla L n. 366/1963, ed affermarono che l'area in contesa faceva parte del demanio marittimo necessario, […]
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azione di rivendica da parte dell'amministrazione·
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