Articolo 5 del Decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 ottobre 1991
Art. 5. 1. Dopo l' art. 1751 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 1751-bis (Patto di non concorrenza). - Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non puo' eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.".
Entrata in vigore il 5 ottobre 1991
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