Articolo 6 del Decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303
Articolo 5
Versione
5 ottobre 1991
Art. 6. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1991
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