Art. 18. ((Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito, per i periodi d'imposta 1980, 1981 e 1982, in lire 200 per ogni franco svizzero.
Per i redditi di cui al comma precedente il debito di imposta e' assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma precedente; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta e' assolto in lire.
Per i periodi d'imposta successivi al 1982 il tasso di cambio e' stabilito entro il 31 dicembre 1982, per il triennio successivo, e cosi' di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1980, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1981.
L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia puo' essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune))
Per i redditi di cui al comma precedente il debito di imposta e' assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma precedente; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta e' assolto in lire.
Per i periodi d'imposta successivi al 1982 il tasso di cambio e' stabilito entro il 31 dicembre 1982, per il triennio successivo, e cosi' di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1980, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1981.
L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia puo' essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune))